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| Info
ICI (Imposta Comunale sugli
Immobili) |
Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI)
L’imposta
comunale sugli immobile ICI è
dovuta annualmente da tutti coloro che
possiedono fabbricati, aree edificabili
e terreni agricoli, siti nel territorio
dello Stato, come proprietari oppure
come titolari di diritti reali di godimento
(caso di usufrutto).
Sono
esenti dall’imposta comunale sugli immobili,
per tutto il periodo dell’anno durante
il quale sussistono le situazioni sotto
elencate:
- Immobili
posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dalle unità
sanitarie locali, dalle camere di
commercio.
- Gli
immobili classificabili nel gruppo
catastale E (stazioni, ponti e fari).
- Fabbricati
con destinazione ad uso culturale
(musei, biblioteche, archivi e altri
aperti al pubblico).
- Fabbricati
destinati esclusivamente all’esercizio
del culto comprensive delle loro pertinenze
(oratori, abitazione del titolare
della parrocchia, campi da gioco ).
- Fabbricati
di proprietà della Santa Sede.
- I
fabbricati appartenenti agli Stati
esteri e alle organizzazioni internazionali.
- I
fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili.
- Immobili
utilizzabili da enti non commerciali.
- Terreni
agricoli ricadenti in aree montane.
Essa
viene determinata in relazione alle
caratteristiche degli immobili e alla
situazione di possesso ed è pagata
a ciascun comune nel quale è
sito l’immobile stesso.
Il
valore imponibile delle abitazioni (e
delle pertinenze, come i box) si ottiene
moltiplicando la rendita catastale,
maggiorata del 5%, per 100.
Per
i negozi le rendite, maggiorate del
5%, si moltiplicano per 34, mentre per
gli uffici (A/10) il moltiplicatore
è 50.
I
terreni agricoli soggetti a Ici sono
solo quelli effettivamente adibiti all'attività
imprenditoriale agricola (coltivazione,
silvicoltura, allevamento, trasformazione
e vendita dei prodotti). Non pagano
l'Ici i terreni incolti, coltivati a
uso personale (è il caso di orticelli
e giardini) e le aree verdi considerate
pertinenze di fabbricati.
I
Comuni possono fissare aliquote diverse
in relazione al tipo di immobile e prevedere
aliquote agevolate, anche inferiori
al 4 per mille, per tre anni dall'inizio
dei lavori in favore dei proprietari
che eseguono interventi rivolti ai seguenti
fini:
- Recupero
di unità immobiliari inagibili
o inabitabili;.
- Recupero
di immobili di interesse artistico
o architettonico dei centri storici.
- Realizzazione
di autorimesse o posti auto.
- Utilizzo
di sottotetti.
Dal
2001 il pagamento dell'imposta continua
ad avvenire in due rate che scadono
rispettivamente entro il 30 giugno 2003
e il 20 dicembre; cambia però
il sistema di determinazione dell'acconto.
La prima rata sale infatti dal 45% al
50% dell'importo complessivo. Inoltre,
la base su cui calcolare il 50% è
data dall'imposta dovuta e pagata (secondo
le aliquote e le detrazioni) nell'anno
precedente. Se il possesso è
stato parziale l'imposta va comunque
rapportata ai dodici mesi. L'eventuale
conguaglio sarà effettuato dal
primo al 20 dicembre, in occasione del
versamento a saldo. Per il contribuente,
il vantaggio del nuovo sistema di calcolo
è quello di avere più
tempo per reperire ed esaminare le delibere
sulle aliquote e regolamenti dei comuni
presso i quali sono ubicate le unità
immobiliari.
L'imposta
deve essere calcolata sulla base dei
mesi di possesso nel corso del 2003;
il mese durante il quale il possesso
si è protratto per almeno 15
giorni è calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato
un immobile il 20 aprile dovrà
versare, tra giugno e dicembre, l'Ici
relativa agli otto mesi di possesso
dell'immobile (maggio-dicembre).
Il versamento del tributo deve avvenire
con l'indicazione dei due decimali effettuando
l'arrotondamento della seconda cifra decimale
con il seguente criterio: se la terza
cifra e' uguale o superiore a 5, l'arrotondamento
al centesimo va effettuato per eccesso,
mentre, se la terza cifra e' inferiore
a 5 l'arrotondamento va effettuato per
difetto.
In ogni caso non e' dovuto alcun pagamento
se l'I.C.I. da versare e' uguale o inferiore
a Euro 2,07 (ma ogni comune puo' deliberare
un importo minimo di versamento superiore
a Euro 2,07).
Le
persone non residenti nel territorio
dello Stato possono effettuare il versamento
dell'imposta dovuta per l'intero anno,
in unica soluzione, entro il 20 dicembre,
con applicazione degli interessi del
3% sull'importo il cui pagamento è
stato differito. Questi contribuenti
possono versare l'imposta direttamente
dall'estero tramite bonifico bancario
oppure vaglia internazionale ordinario
o vaglia internazionale di versamento
in conto corrente, secondo le modalità
previste da un apposito decreto interministeriale.
Si
ricorda che nel caso in cui il contribuente
possieda immobili in più comuni,
deve effettuare distinti versamenti
per ciascun comune impositore.
Relativamente
alla compilazione del bollettino di
versamento è opportuno evidenziare
che:
- nello
spazio dedicato al "numero dei
fabbricati" va indicato il numero
delle unità immobiliari per
le quali viene effettuato il pagamento;
- nello
spazio riservato all’ "abitazione
principale" va indicato solo l’importo
dovuto per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del
contribuente;
- vanno
indicati nello spazio dedicato agli
"altri fabbricati", gli importi
dovuti per le pertinenze dell’abitazione
principale, nonché quelli dovuti
per le unità immobiliari assimilate;
- nello
spazio dedicato alla "detrazione
per l’abitazione principale" va
indicato l’importo complessivo delle
detrazioni d’imposta computate agli
effetti della determinazione dell’Ici
da versare. L’importo comprende quindi
anche la detrazione spettante per
le unità immobiliari considerate
abitazioni principali. La detrazione
spetta a ciascun soggetto proporzionalmente
alla quota per la quale si verifica
la destinazione all’abitazione principale,
in altri termini, se per tutto l’anno
vi è la coabitazione di tre
comproprietari in parti uguali a ciascuno
di essi spetta la detrazione per l’abitazione
per l’abitazione principale; se di
questi tre comproprietari, solo due
invece coabitano per tutto l’anno
a ciascuno di essi compete la detrazione
per l’abitazione principale;
- qualora
il pagamento venisse effettuato in
un’ unica soluzione annuale, vanno
entrambe barrate le caselle "versamento
in acconto "e "versamento in
saldo".
Vale
la pena di ricordare che il coniuge
superstite vanta, come previsto dal
Codice civile, il diritto di abitazione
sulla casa di famiglia.
Deve
quindi pagare interamente l'Ici dalla
morte del coniuge, anche se ci sono
altri eredi che continuano a convivere
con lui (i figli, ad esempio). Al coniuge
spetta anche per intero la detrazione
prima casa.
Per
gli altri immobili tutti gli eredi pagano
da subito, pro quota, la loro Ici, ciascuno
con un versamento separato.
Uno
di essi ne presenterà una anche
a nome del defunto, compilando il quadro
riservato al "denunciante" con i propri
dati.
Se
la morte è avvenuta quest'anno,
niente dichiarazione, ma da subito versamenti
distinti: uno a nome del defunto e uno
degli eredi, ciascuno per i rispettivi
periodi di possesso.
Paga
l'Ici come abitazione principale anche
il coniuge separato o divorziato cui
viene assegnato l'alloggio di famiglia,
indipendentemente da chi ne sia il proprietario
o dalle quote di possesso.
Le
attuali norme prevedono forti riduzioni
nelle sanzioni applicabili a chi spontaneamente
si regolarizza. Chi non effettua in
tutto o in parte i versamenti dovuti
alle scadenze previste è soggetto
ad una sanzione amministrativa pari
al 30% dell’importo non versato più
i seguenti interessi semestrali:
- il
4,5% dal primo gennaio al 31 dicembre
1993;
- il
3% dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre
1996;
- il
2,5% dal primo gennaio 1997 in poi.
Nel
caso in cui il versamento sia effettuato
con un ritardo fino a 30 giorni la sanzione
si riduce ad 1/8, pari cioè al
3,75% dell’imposta dovuta e non versata.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato
dal 31° giorno fino ad 1 anno, la sanzione
del 30% si riduce ad 1/5, pari al 6%.
La
cifra da versare sarà pari alla
somma di dovuto e non versato, sanzione
amministrativa, interessi giornalieri
fino al giorno del pagamento.
L'imposta comunale sugli immobile ICI è dovuta annualmente da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (caso di usufrutto).
Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono le situazioni sotto elencate:
- Immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle camere di commercio.
- Gli immobili classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti e fari).
- Fabbricati con destinazione ad uso culturale (musei, biblioteche, archivi e altri aperti al pubblico).
- Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto comprensive delle loro pertinenze (oratori, abitazione del titolare della parrocchia, campi da gioco ).
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede.
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
- Immobili utilizzabili da enti non commerciali.
- Terreni agricoli ricadenti in aree montane.
Essa viene determinata in relazione alle caratteristiche degli immobili e alla situazione di possesso ed è pagata a ciascun comune nel quale è sito l'immobile stesso.
Il valore imponibile delle abitazioni (e delle pertinenze, come i box) si ottiene moltiplicando la rendita catastale, maggiorata del 5%, per 100.
Per i negozi le rendite, maggiorate del 5%, si moltiplicano per 34, mentre per gli uffici (A/10) il moltiplicatore è 50.
I terreni agricoli soggetti a Ici sono solo quelli effettivamente adibiti all'attività imprenditoriale agricola (coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti). Non pagano l'Ici i terreni incolti, coltivati a uso personale (è il caso di orticelli e giardini) e le aree verdi considerate pertinenze di fabbricati.
I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti ai seguenti fini:
- Recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;.
- Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici.
- Realizzazione di autorimesse o posti auto.
- Utilizzo di sottotetti.
Dal 2001 il pagamento dell'imposta continua ad avvenire in due rate che scadono rispettivamente nel mese di giugno e dicembre.
La base su cui calcolare il 50% è data dall'imposta dovuta e pagata (secondo le aliquote e le detrazioni) nell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal primo al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo. Per il contribuente, il vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di avere più tempo per reperire ed esaminare le delibere sulle aliquote e regolamenti dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari.
L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso dell'anno in corso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare, tra giugno e dicembre, l'Ici relativa agli otto mesi di possesso dell'immobile (maggio-dicembre).
Il versamento del tributo deve avvenire con l'indicazione dei due decimali effettuando l'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra e' uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso, mentre, se la terza cifra e' inferiore a 5 l'arrotondamento va effettuato per difetto.
In ogni caso non e' dovuto alcun pagamento se l'I.C.I. da versare e' uguale o inferiore a Euro 12,00 (ma ogni comune puo' deliberare un importo minimo di versamento).
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi ella misura prevista per legge sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste da un apposito decreto interministeriale.
Si ricorda che nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più comuni, deve effettuare distinti versamenti per ciascun comune impositore.
Relativamente alla compilazione del bollettino di versamento è opportuno evidenziare che:
- nello spazio dedicato al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unità immobiliari per le quali viene effettuato il pagamento;
- nello spazio riservato all' "abitazione principale" va indicato solo l'importo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;
- vanno indicati nello spazio dedicato agli "altri fabbricati", gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli dovuti per le unità immobiliari assimilate;
- nello spazio dedicato alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo complessivo delle detrazioni d'imposta computate agli effetti della determinazione dell'Ici da versare. L'importo comprende quindi anche la detrazione spettante per le unità immobiliari considerate abitazioni principali. La detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione all'abitazione principale, in altri termini, se per tutto l'anno vi è la coabitazione di tre comproprietari in parti uguali a ciascuno di essi spetta la detrazione per l'abitazione principale; se di questi tre comproprietari, solo due invece coabitano per tutto l'anno a ciascuno di essi compete la detrazione per l'abitazione principale;
- qualora il pagamento venisse effettuato in un' unica soluzione annuale, vanno entrambe barrate le caselle "versamento in acconto "e "versamento in saldo".
Vale la pena di ricordare che il coniuge superstite vanta, come previsto dal Codice civile, il diritto di abitazione sulla casa di famiglia.
Deve quindi pagare interamente l'Ici dalla morte del coniuge, anche se ci sono altri eredi che continuano a convivere con lui (i figli, ad esempio). Al coniuge spetta anche per intero la detrazione prima casa.
Per gli altri immobili tutti gli eredi pagano da subito, pro quota, la loro Ici, ciascuno con un versamento separato.
Uno di essi ne presenterà una anche a nome del defunto, compilando il quadro riservato al "denunciante" con i propri dati.
Se la morte è avvenuta quest'anno, niente dichiarazione, ma da subito versamenti distinti: uno a nome del defunto e uno degli eredi, ciascuno per i rispettivi periodi di possesso.
Paga l'Ici come abitazione principale anche il coniuge separato o divorziato cui viene assegnato l'alloggio di famiglia, indipendentemente da chi ne sia il proprietario o dalle quote di possesso.
Le attuali norme prevedono riduzioni nelle sanzioni applicabili a chi spontaneamente si regolarizza. Nel caso in cui il versamento sia effettuato con un ritardo fino a 30 giorni la sanzione si riduce ad 1/8, pari cioè al 3,75% dell'imposta dovuta e non versata. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dal 31° giorno fino ad 1 anno, la sanzione del 30% si riduce ad 1/5, pari al 6%.
La cifra da versare sarà pari alla somma di dovuto e non versato, sanzione amministrativa, interessi giornalieri fino al giorno del pagamento.
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